Art. 160
App. Venezia 12 maggio 2016, decr. - Pres. ed Est. Di Francesco - Banco Popolare soc. coop. (avv.ti Tarzia, Staunovo-Polacco) c. Bicos s.r.l. in liquidazione (avv.ti Fulco, Mengoni)
1. La proposta di concordato preventivo nella quale sia previsto, con riferimento ai creditori ipotecari, un pagamento
inferiore al valore di realizzo in sede concordataria degli immobili gravati, ma corrispondente al presumibile ed nferiore realizzo degli stessi in sede fallimentare, con destinazione del surplus al pagamento degli altri creditori, contrasta con il divieto di alterare le cause di prelazione, atteso che in tale ipotesi il maggior valore ricavabile nel concordato non è assimilabile a finanza esterna, ma rappresenta risorse endogene, con la conseguenza che l’intero ricavato della vendita deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori muniti di cause di prelazione sugli specifici cespiti.
Art. 161
Trib. Bergamo 26 aprile (data della decisione), decr. - Pres. ed Est. Vitiello
1. Durante il periodo di concordato con riserva, il Tribunale può autorizzare il debitore, ai sensi dell’art. 161 settimo comma l.fall., alla definizione di un accertamento con adesione con l’Agenzia delle entrate qualora la stessa comporti un considerevole vantaggio per la massa dei creditori e non implichi alcun rischio di alterazione dell’ordine della cause di prelazione.
Art. 163bis
Trib. Forlì 3 febbraio 2016 (data della decisione), decr. - Pres. ed Est. Pazzi
1. La disciplina delle offerte concorrenti, prevista dall’art. 163bis l.fall., si applica a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e quindi non soltanto in caso di concordato liquidatorio, ma anche in caso di concordato con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell’azienda.
Trib. Forlì 3 febbraio 2016 (data della decisione), decr. - Pres. ed Est. Pazzi
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 163bis, ultimo comma, e 182, quinto comma, l.fall., la vendita competitiva può avvenire anche nella fase pre-concordataria, ex art. 161, sesto comma, l.fall., in assenza di piano, proposta e relazione attestatrice.
Trib. Palermo 4 maggio 2016, decr. - Pres. Marino - Est. Montante - CE.DI SISA Sicilia S.p.A.
3. La vendita competitiva, ai sensi dell'articolo 163bis l. fall., di beni dell'impresa proponente può rientrare nel novero degli atti di straordinaria amministrazione a carattere di urgenza di cui all’art. 161, settimo comma, l.fall. e può essere autorizzata anche durante la fase di concordato c.d. con riserva (nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato la vendita in blocco delle merci in ragione della loro rapida obsolescenza e dei relativi costi di mantenimento).
Trib. Livorno 11 maggio 2016 (data della decisione), decr. - Pres. Nannipieri - Est. Marinai - Il Lavoro Italiano Soc. coop.
4. Nell’ipotesi di contratti preliminari, aventi ad oggetto la cessione di singoli beni ricollegabili alla normale e caratteristica attività di gestione dell’impresa, stipulati dal debitore prima della domanda di concordato preventivo, non si applica la disciplina del procedimento competitivo nelle offerte concorrenti ex art. 163bis l.
fall.
Art. 169
Trib. Rovigo 4 maggio 2016, decr. - Pres. D’Amico - Est. Bettio - Cassa di Risparmio del Veneto c. fall. L. L. s.r.l.
1. Nell’ipotesi in cui, alla domanda di concordato preventivo, abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, l’applicabilità del principio della consecuzione delle procedure concorsuali non è rimessa all’avvenuta ammissione
o meno del debitore al concordato, ma alla sussistenza ab origine dello stato d’insolvenza che ha dato luogo al fallimento; ne consegue che l’art. 45 l.fall., richiamato nel concordato preventivo dall’art. 169 l.fall., è applicabile a far tempo dalla domanda di concordato anche qualora essa sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall., con dichiarazione di fallimento.
Art. 169bis
Trib. Monza 19 aprile 2016, decr. - Pres. Buratti - Est. Crivelli - Grafinda S.p.A.
1. I contratti di anticipazione bancaria in conto corrente sono caratterizzati dal fatto che, a seguito dell’erogazione dell’anticipazione, il cliente è tenuto a rimborsarla, mentre la banca è tenuta a dare esecuzione al mandato che, pur in rem propriam, è però anche nell’interesse del cliente quale mezzo per rientrare dell’anticipazione ricevuta; detto rapporto ha carattere unitario, giacché il mandato costituisce la controprestazione dell’anticipazione, garantendo alla banca il rientro, con la conseguenza che si tratta di prestazioni indissolubilmente connesse e che ad esse, se ancora in essere all’atto del concordato preventivo, è applicabile l’art. 169bis l.fall., ad eccezione dell’ipotesi in cui all’anticipazione abbia fatto riscontro la cessione del credito, nel qual caso la prestazione del cliente si esaurisce attraverso l’atto di cessione.
Art. 174
App. Napoli 11 febbraio 2016 - Pres. Cultrera - Est. Serrao d’Aquino - Battiloro Forniture Eletteriche Generali s.r.l. (avv. C. Iannace) c. Fall. Battiloro Forniture Eletteriche Generali s.r.l. ed altri
1. Il fideiussore del debitore proponente il concordato, non ancora escusso, essendo opportuno evitare incrementi
del passivo, con conseguente alterazione delle maggioranze, non può partecipare al voto
Art. 182 quinquies
Trib. Benevento 21 aprile 2016 (data della decisione), decr. - Pres. ed Est. Monteleone - Olio Dante S.p.A. 1. Ai fini dell’autorizzazione alla stipula di finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art, 182quinquies, primo comma, l.fall., il requisito della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori non è ancorato al rispetto della garanzia patrimoniale generale dei creditori, ma si risolve nel considerare che il piano sottostante gli accordi, basato sulla prosecuzione dell’impresa, non può prescindere dai finanziamenti esterni (nella specie, il finanziamento risultava funzionale all’esercizio dell’attività aziendale e necessario per la sua prosecuzione).
Art. 183
App. Venezia 12 maggio 2016, decr. - Pres. ed Est. Di Francesco - Banco Popolare soc. coop. (avv.ti Tarzia, Staunovo-Polacco) c. Bicos s.r.l. in liquidazione (avv.ti Fulco, Mengoni)
1. Il reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo, emesso in presenza di opposizione, può essere proposto unicamente dall’opponente/soccombente e non anche da qualunque altro interessato; il termine per il reclamo è di giorni trenta e decorre dallanotificazione del decreto a cura della parte, secondo il modello delineato dall’art. 739, secondo comma, c.p.c.
Art. 186
Trib. Napoli Nord 16 aprile 2016 (data della decisione) - Pres. Caria - Est. Rabuano - Eldo Italia S.p.A. (avv.ti Bassi, Corvino, Palmiero)
1. La dichiarazione di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo omologato è giuridicamente possibile anche in mancanza di previa risoluzione del concordato preventivo, nel caso in cui risulti, tramite una valutazione ex post e in concreto svolta dal tribunale in sede di giudizio prefallimentare e in eventuale antitesi rispetto al giudizio ex ante e in astratto compiuto in sede concordataria sulla fattibilità economica del piano, che l’accordo non ha risolto la situazione di insolvenza, ovvero la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato.